Schema di atto di accertamento obbligatorio: la svolta della Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa
- Dott. Lorenzo Rigoni
- 6 giorni fa
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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, con la sentenza n. 1326/2025 depositata il 24 giugno 2025, ha segnato un passaggio fondamentale nella disciplina degli avvisi di accertamento, affermando la nullità dell’atto impositivo emesso senza la preventiva notifica dello schema di atto di accertamento. La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla tutela del contraddittorio endoprocedimentale e al rispetto dei diritti del contribuente.
L’avviso di accertamento, infatti, è un atto recettizio che produce effetti solo se regolarmente notificato. Secondo i giudici siracusani non basta la redazione dell’atto da parte dell’Ufficio: è indispensabile che al contribuente venga preventivamente notificato lo schema, nei tempi previsti dalla legge, per consentire una reale possibilità di difesa. In mancanza, l’atto è viziato da illegittimità insanabile e deve essere annullato.
Ma cosa deve contenere lo schema di atto? Le prassi operative e gli orientamenti dottrinali indicano alcuni elementi essenziali: l’indicazione puntuale delle contestazioni mosse dall’amministrazione, l’esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto, l’invito al pagamento entro sessanta giorni, l’informativa sull’eventuale accesso all’accertamento con adesione, i termini e le modalità di impugnazione davanti alla Corte tributaria. A ciò si aggiunge la relazione tecnica con calcoli, documentazione acquisita e confronto con le dichiarazioni rese dal contribuente. Solo attraverso una comunicazione completa e trasparente è possibile garantire un contraddittorio effettivo e consapevole.
La pronuncia della Corte di Siracusa non si limita a un caso locale, ma rischia di avere impatti di sistema. Se l’orientamento dovesse consolidarsi, ogni avviso di accertamento privo dello schema preventivo verrebbe esposto a censura giudiziaria. Ciò potrebbe ridisegnare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, imponendo maggiore attenzione alla fase preliminare e una più rigorosa osservanza dello Statuto del contribuente. È evidente come il legislatore, attraverso lo schema obbligatorio, miri a un equilibrio tra le esigenze erariali e la tutela del diritto di difesa.
In conclusione, la sentenza di Siracusa pone l’accento sulla centralità del contraddittorio, trasformando lo schema di atto da mero adempimento formale a presidio di legalità sostanziale. Per i professionisti e le imprese si apre la possibilità di contestare atti impositivi non conformi, mentre per l’amministrazione si impone l’obbligo di rivedere le procedure interne per evitare la declaratoria di nullità. Una decisione destinata a incidere profondamente sulla prassi accertativa, in attesa che la giurisprudenza di legittimità confermi e consolidi questo nuovo indirizzo
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