Ravvedimento Operoso : sintesi delle principali novità
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 2 giorni fa
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La riforma del sistema sanzionatorio tributario (d.lgs. 87/2024) ha modificato in profondità il ravvedimento operoso, coordinandolo con il nuovo procedimento accertativo e introducendo per la prima volta la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche nella regolarizzazione spontanea.
1. Due regimi paralleli: prima e dopo il 1° settembre 2024
Le violazioni commesse prima del 1/9/2024 seguono il vecchio art. 13.
Quelle successive al 1/9/2024 rientrano nel nuovo regime.
Gli studi devono quindi verificare quando si è consumata la violazione per individuare riduzione e strategia.
2. Le nuove finestre del ravvedimento
Restano valide le riduzioni tradizionali:
1/10 entro 30 giorni
1/9 entro 90 giorni
1/8 entro la dichiarazione dell’anno della violazione
Nuova fascia “tardiva”: 1/7 del minimo (lettera b-bis)
Scatta quando ci si ravvede dopo la dichiarazione relativa all’anno dell’errore (o dopo un anno nei casi senza dichiarazione).
È più favorevole della vecchia riduzione (prima era 1/6).
3. Ravvedimento collegato alle fasi dell’accertamento
Il nuovo art. 13 permette di ravvedersi anche quando l’Ufficio ha già manifestato la pretesa ma non ha ancora emesso l’atto definitivo.
Dopo lo schema di atto (senza PVC): 1/6
Dopo PVC ma prima dello schema: 1/5
Dopo PVC e dopo lo schema di atto: 1/4 (nuova lettera b-quinquies)
Sono tutte ipotesi precluse se il contribuente presenta adesione.
4. Ravvedimento e dichiarazioni omesse
Entro 90 giorni: dichiarazione tardiva, sanzione a 1/10.
Oltre 90 giorni: la dichiarazione è omessa e non è più ravvedibile.
5. Il cumulo giuridico si applica ora anche in ravvedimento
È l’innovazione più rilevante.
Il contribuente può:
Calcolare una sanzione unica per più violazioni collegate (concorso, progressione, medesima risoluzione);
Applicare la riduzione del ravvedimento a questa sanzione unica.
La percentuale da applicare dipende dalla prima violazione della sequenza.
Quando ci si ravvede in fasi avanzate dell’accertamento, valgono le percentuali specifiche (1/6, 1/5, 1/4).
Limiti importanti
Il cumulo non si applica a:
omessi versamenti,
indebite compensazioni.
Questi restano con sanzioni autonome per ogni periodo.
6. Come cambia l’art. 12 (cumulo giuridico)
Il concorso eterogeneo (un solo comportamento – più violazioni) resta invariato.
Il concorso omogeneo si amplia e include anche violazioni sostanziali.
Introduzione del principio della medesima risoluzione, analogo al “reato continuato”.
La continuazione pluriennale opera solo se si ricade nelle ipotesi dei commi 1 e 2.
Resta il principio che la sanzione da cumulo non può superare quella da “somma matematica”.

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