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Ravvedimento Operoso : sintesi delle principali novità

  • Immagine del redattore: Dott. Lorenzo Rigoni
    Dott. Lorenzo Rigoni
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

La riforma del sistema sanzionatorio tributario (d.lgs. 87/2024) ha modificato in profondità il ravvedimento operoso, coordinandolo con il nuovo procedimento accertativo e introducendo per la prima volta la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche nella regolarizzazione spontanea.





1. Due regimi paralleli: prima e dopo il 1° settembre 2024



  • Le violazioni commesse prima del 1/9/2024 seguono il vecchio art. 13.

  • Quelle successive al 1/9/2024 rientrano nel nuovo regime.

  • Gli studi devono quindi verificare quando si è consumata la violazione per individuare riduzione e strategia.






2. Le nuove finestre del ravvedimento



Restano valide le riduzioni tradizionali:


  • 1/10 entro 30 giorni

  • 1/9 entro 90 giorni

  • 1/8 entro la dichiarazione dell’anno della violazione




Nuova fascia “tardiva”: 1/7 del minimo (lettera b-bis)



Scatta quando ci si ravvede dopo la dichiarazione relativa all’anno dell’errore (o dopo un anno nei casi senza dichiarazione).

È più favorevole della vecchia riduzione (prima era 1/6).





3. Ravvedimento collegato alle fasi dell’accertamento



Il nuovo art. 13 permette di ravvedersi anche quando l’Ufficio ha già manifestato la pretesa ma non ha ancora emesso l’atto definitivo.


  • Dopo lo schema di atto (senza PVC): 1/6

  • Dopo PVC ma prima dello schema: 1/5

  • Dopo PVC e dopo lo schema di atto: 1/4 (nuova lettera b-quinquies)



Sono tutte ipotesi precluse se il contribuente presenta adesione.





4. Ravvedimento e dichiarazioni omesse



  • Entro 90 giorni: dichiarazione tardiva, sanzione a 1/10.

  • Oltre 90 giorni: la dichiarazione è omessa e non è più ravvedibile.






5. Il cumulo giuridico si applica ora anche in ravvedimento



È l’innovazione più rilevante.


Il contribuente può:


  1. Calcolare una sanzione unica per più violazioni collegate (concorso, progressione, medesima risoluzione);

  2. Applicare la riduzione del ravvedimento a questa sanzione unica.



La percentuale da applicare dipende dalla prima violazione della sequenza.

Quando ci si ravvede in fasi avanzate dell’accertamento, valgono le percentuali specifiche (1/6, 1/5, 1/4).



Limiti importanti



Il cumulo non si applica a:


  • omessi versamenti,

  • indebite compensazioni.



Questi restano con sanzioni autonome per ogni periodo.





6. Come cambia l’art. 12 (cumulo giuridico)



  • Il concorso eterogeneo (un solo comportamento – più violazioni) resta invariato.

  • Il concorso omogeneo si amplia e include anche violazioni sostanziali.

  • Introduzione del principio della medesima risoluzione, analogo al “reato continuato”.

  • La continuazione pluriennale opera solo se si ricade nelle ipotesi dei commi 1 e 2.

  • Resta il principio che la sanzione da cumulo non può superare quella da “somma matematica”.


 
 
 

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