Reverse charge negli appalti di logistica e trasporto merci: cosa cambia davvero e come funziona il regime transitorio
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 20 nov
- Tempo di lettura: 2 min
La Legge di Bilancio 2025 introduce un cambiamento importante per il settore della logistica, del trasporto merci e dei servizi di movimentazione: l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni rese tramite appalto, subappalto o rapporti analoghi.
L’obiettivo è chiaro: contrastare pratiche elusive che spesso mascherano somministrazione di manodopera come finti appalti, con effetti distorsivi sia in ambito giuslavoristico sia in materia IVA.
Perché si introduce il reverse charge nel settore logistica
Secondo quanto evidenziato anche da Assonime (circolare 17/2025), molte frodi IVA in questi settori nascono da schemi in cui:
la manodopera viene fornita tramite contratti solo formalmente di appalto;
il prestatore emette fattura con IVA, che il committente detrae;
il prestatore, però, non versa l’imposta, generando un danno erariale.
Il reverse charge elimina alla radice questo rischio: l’IVA non viene più incassata dal prestatore ma autoassolta dal committente.
Cosa prevede il DLgs. 84/2025
Per estendere l’applicazione del reverse charge agli appalti di trasporto e logistica, l’art. 9 del decreto:
rimuove i vecchi vincoli legati alla prevalenza della manodopera e all’uso di beni del committente (caratteristiche non tipiche del settore trasporti);
conferma che l’operazione non si applica verso PA e soggetti in split payment (art.17-ter DPR 633/1972);
stabilisce che per l’effettiva entrata in vigore serve l’autorizzazione del Consiglio UE (art. 395 Direttiva 2006/112/CE).
Nell’attesa: parte il regime transitorio (opzionale)
In attesa del via libera europeo, la legge introduce un meccanismo “ponte” basato su un’opzione congiunta tra prestatore e committente.
Come funziona?
Il prestatore emette la fattura con IVA, ma
il versamento dell’imposta lo effettua il committente, “in nome e per conto” del prestatore.
Il prestatore rimane responsabile in solido.
Quindi non è ancora reverse charge, ma un sistema alternativo per neutralizzare il rischio di mancato versamento dell’IVA.
Durata e modalità
Durata: 3 anni.
Comunicazione all’Agenzia tramite modello approvato con provv. 309107/2025.
Decorrenza: dal 30 luglio 2025 tramite canali telematici.
Estensione anche alla catena dei subappalti
Per evitare interpretazioni disomogenee, il comma 2 dell’art. 9 specifica che l’opzione può essere esercitata bilateralmente anche tra appaltatore e subappaltatori, fino all’ultimo anello della filiera.
Come si versa l’imposta nel regime transitorio
Il pagamento dell’IVA deve essere effettuato:
con modello F24 ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 241/1997,
senza possibilità di compensazione,
entro il giorno 16 del mese successivo all’emissione della fattura.
Codici tributo
6045 → istituito con risoluzione 47/2025 per il versamento dell’IVA nel regime opzionale.
Compilazione F24 (risoluzione 53/E/2025):
sezione “Contribuente”: dati del committente;
campo “codice fiscale del coobbligato”: CF del prestatore;
campo “codice identificativo”: 66.
Effetti operativi per imprese e professionisti
Per il committente
maggiore controllo sulla corretta applicazione dell’IVA;
onere del versamento, con divieto di compensazione;
responsabilità di acquisire e gestire l’opzione.
Per il prestatore/appaltatore
rimane responsabile in solido;
non incassa più l’IVA (ma la fattura contiene l’imposta);
deve coordinarsi con subappaltatori se intende estendere il regime.
Verso il reverse charge pieno
Il meccanismo transitorio rimarrà attivo fino all’ottenimento dell’autorizzazione UE, a quel punto entrerà in vigore il reverse charge obbligatorio, che:
elimina del tutto il versamento dell’IVA da parte del prestatore,
si applicherà automaticamente a tutte le imprese del settore logistica e trasporto merci (salvo split payment


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