INFLUENCER: i protagonisti dei social quali nuovi soggetti regolamentati
- Dott. Lorenzo Rigoni
- 8 apr
- Tempo di lettura: 3 min
L’attività degli influencer non è più quella dei “ragazzi sui social”, ma rappresenta una realtà economica consolidata. Oltre alla creazione e diffusione dei contenuti, questi “professionisti” operano in un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione, dove si intrecciano aspetti legati alla disciplina del lavoro, alla tassazione dei compensi e agli obblighi previdenziali.
Un primo segnale dell’ufficializzazione dell’influencer come attività economica vera e propria arriva dalla classificazione ATECO 73.11.03, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Occorre poi rilevare che le più recenti Linee guida AGCOM, emanate per garantire il rispetto del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Dlgs. 208/2021), introducono una distinzione fra:
influencer professionali, con almeno 1 milione di follower, almeno 24 contenuti pubblicati nell’anno precedente e un engagement rate negli ultimi 6 mesi pari o superiore al 2 per cento;
influencer non professionali, con meno di 1 milione di follower e/o che non raggiungono il valore di engagement rate del 2 per cento.
Questi parametri non hanno solo valenza “social”: possono orientare anche la valutazione di quando l’attività degli influencer debba essere considerata professionale, con conseguenti obblighi in termini di apertura della partita IVA, iscrizione a gestioni previdenziali, ecc.
Il tema più controverso per gli influencer è senza dubbio il confine fra lavoro autonomo e impresa individuale, vale a dire individuare se sia prevalente l’apporto personale e intellettuale rispetto agli elementi organizzativi. Infatti, se l’attività si fonda soprattutto sullo sforzo creativo e personale, l’influencer viene normalmente considerato lavoratore autonomo con conseguente iscrizione alla Gestione Separata Inps; se, invece, l’organizzazione dei mezzi prevale (attrezzature, dipendenti o collaboratori, struttura d’impresa), può scattare l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS. In molti casi, gli influencer preferiscono l’inquadramento come autonomi (Gestione Separata INPS), soprattutto per la flessibilità contributiva.
Di recente, la Circolare INPS 44/2025 ha riportato come il corretto inquadramento previdenziale richieda l’analisi di variabili chiave quali le modalità di svolgimento dell’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione dei compensi, evidenziando che in alcuni casi possono sorgere obblighi contributivi in più gestioni previdenziali.
Quando i proventi diventano regolari e prevedibili, l’apertura della partita IVA diventa inevitabile; eventuali attività saltuarie possono, in casi residuali, rientrare tra i redditi diversi (articolo 67 Tuir).
Negli ultimi mesi è emersa una novità significativa: una sentenza di merito, Tribunale di Roma, sezione Lavoro, 4 marzo 2024, n. 2615, ha aperto la strada a un possibile inquadramento di alcuni influencer come agenti di commercio, laddove promuovano prodotti per conto di terzi con compensi legati al numero di vendite (codici sconto personalizzati). In questo caso i giudici romani hanno ritenuto che gli influencer, percependo un compenso legato al numero di vendite generate, svolgerebbero un’attività assimilabile a quella dell’agente di commercio. La posizione è chiara: se l’influencer promuove prodotti per conto di un’azienda terza, ricevendo una provvigione calcolata sulle vendite effettive, e questa attività ha carattere di abitualità e continuità, allora ricorrerebbero i presupposti per l’iscrizione all’Enasarco, aggiuntiva rispetto all’INPS, con tutti gli obblighi previdenziali che ne conseguono. L’ente ha confermato l’avvio di verifiche mirate su posizioni ritenute riconducibili a questo schema, e pare intenzionato a rivendicare i contributi non versati — anche in forma retroattiva — nei confronti sia degli influencer che delle imprese committenti.
Naturalmente, non basta la semplice qualifica di influencer per far scattare automaticamente l’inquadramento come agente di commercio e l’iscrizione all’Enasarco. Il profilo giuridico e previdenziale dipende, come sempre, dalla natura concreta dell’attività svolta e dai termini dell’accordo con l’azienda committente.
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, l’influencer aveva ricevuto un compenso proporzionale alle vendite realizzate tramite codici sconto personalizzati: uno schema che richiama da vicino l’attività tipica dell’agente di commercio. Ma situazioni ben diverse – come la partecipazione a eventi promozionali, la creazione di contenuti sponsorizzati, la presenza a una sfilata o la pubblicazione di post con prodotti di brand – difficilmente possono essere ricondotte a un’attività di intermediazione commerciale.
Anche per gli influencer saranno, dunque, le modalità concrete di collaborazione e la “struttura” del compenso a fare la differenza. Con le conseguenti “ricadute” in termini fiscali e contributivi.
Riscrivi completamente con parole diverse
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