Il trust come strumento di protezione e gestione del patrimonio dell’imprenditore
- Dott. Lorenzo Rigoni
- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 4 min
La crescente complessità dei mercati e l’esposizione ai rischi d’impresa rendono per l’imprenditore sempre più attuale la necessità di strumenti giuridici che consentano una gestione strutturata e protetta del proprio patrimonio.
Tra le soluzioni più utilizzate a livello internazionale si colloca il trust, istituto di matrice anglosassone riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (legge 16 ottobre 1989 n. 364, in vigore dal 1992).
Cos’è il trust e quali sono le sue caratteristiche essenziali
Il trust si caratterizza per il trasferimento di beni e diritti dal disponente (settlor) a un soggetto fiduciario (trustee), affinché questi li amministri nell’interesse di determinati beneficiari o per il perseguimento di uno scopo definito nell’atto istitutivo.
Elemento centrale è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti non fanno più parte del patrimonio del disponente e sono tenuti separati anche da quello personale del trustee. Essi costituiscono una massa autonoma, vincolata alla realizzazione delle finalità stabilite.
Questa separazione rappresenta un’importante forma di tutela, poiché i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori personali né del disponente né del trustee.
Perché l’imprenditore ricorre al trust
Nel contesto imprenditoriale il trust viene impiegato con finalità principalmente:
di protezione patrimoniale: la segregazione mette al riparo immobili, partecipazioni e altri asset strategici dai rischi connessi all’attività di impresa;
di pianificazione successoria: consente di programmare il passaggio generazionale dell’azienda o delle quote societarie, evitando conflitti e dispersione del patrimonio;
di gestione organizzata: attraverso un trustee professionale o una società fiduciaria, il patrimonio viene amministrato secondo logiche indipendenti e trasparenti.
È sempre più diffuso, ad esempio, l’utilizzo del trust holding, che accorpa le partecipazioni societarie della famiglia imprenditoriale, consentendo al trustee di esercitare i diritti di voto e di distribuire i frutti in base alle regole indicate dal disponente.
Le figure coinvolte e le tipologie
L’atto istitutivo del trust individua:
il disponente, che trasferisce i beni;
il trustee, titolare legale dei beni e responsabile della loro gestione;
i beneficiari, che possono essere determinati (trust “trasparente”) o solo individuabili in futuro (trust “discrezionale”);
eventualmente il protector o guardiano, incaricato di vigilare sull’operato del trustee.
Quanto alla struttura, si distinguono:
trust trasparenti, in cui i beneficiari sono nominativamente individuati e hanno un diritto attuale al reddito;
trust opachi, in cui i beneficiari non sono identificati o non hanno un diritto immediato al reddito e al patrimonio.
Aspetti fiscali: dirette e indirette
La disciplina fiscale del trust è stata oggetto di numerosi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate e di recenti modifiche legislative.
Tassazione diretta
Nei trust trasparenti, i redditi prodotti sono imputati per trasparenza ai beneficiari individuati, indipendentemente dall’effettiva percezione, e assoggettati a IRPEF secondo le aliquote progressive personali.
Nei trust opachi, il trust è soggetto passivo IRES (aliquota ordinaria 24%) sui redditi prodotti; le somme eventualmente distribuite ai beneficiari non subiscono ulteriore tassazione.
Tassazione indiretta
Il D.Lgs. 139/2024 ha ridisegnato la tassazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni:
Regola generale: l’imposta si applica al momento del trasferimento finale ai beneficiari, secondo le aliquote e franchigie proprie del rapporto beneficiario–disponente.
Opzione alternativa: il disponente o il trustee possono anticipare la tassazione in sede di conferimento dei beni al trust. In questo caso, i successivi trasferimenti ai beneficiari non scontano più l’imposta.
Questa scelta deve essere valutata attentamente in termini di convenienza, considerato il carattere irreversibile dell’opzione.
I vantaggi concreti per l’imprenditore
La creazione di un trust può generare benefici concreti in diversi ambiti:
Protezione del patrimonio personale:
In caso di crisi aziendale o esposizione debitoria, gli asset conferiti nel trust non sono pignorabili, in quanto giuridicamente separati.
Stabilità nella gestione delle partecipazioni:
L’accentramento delle quote societarie in un trust garantisce continuità nella governance dell’impresa.
Efficienza fiscale e differimento:
Nei trust opachi, gli utili possono essere tassati al 24% (IRES) e reinvestiti, posticipando la tassazione personale dei beneficiari.
Successione programmata:
Permette di evitare la frammentazione del patrimonio e di definire in anticipo regole chiare per l’attribuzione ai discendenti.
Criticità e attenzione ai rischi
L’istituzione di un trust non è esente da criticità. Tra le principali:
Assenza di effettività: se l’atto è solo apparente e il disponente continua a disporre liberamente dei beni, il trust può essere considerato inesistente ai fini fiscali.
Trust autodichiarato: quando il disponente riveste anche il ruolo di trustee e beneficiario, la segregazione perde efficacia e l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscerne gli effetti.
Obblighi formali: il trust è tenuto alla tenuta della contabilità (se produce redditi d’impresa) e alla presentazione della dichiarazione dei redditi; deve essere inoltre dotato di codice fiscale e, in taluni casi, di partita IVA.
Documentazione accurata: è essenziale che l’atto istitutivo sia redatto in modo chiaro e coerente con la finalità perseguita, evitando clausole ambigue.
Pianificazione e consulenza integrata
Alla luce della complessità normativa e della rilevanza economica delle scelte effettuate, l’adozione di un trust richiede:
un’analisi preliminare del patrimonio (tipologia di beni, composizione e rischi);
la definizione degli obiettivi: protezione, successione, ottimizzazione fiscale;
la redazione di un atto istitutivo su misura, che disciplini con precisione i poteri del trustee, la durata, le modalità di rendicontazione e i criteri di distribuzione;
un costante coordinamento con consulenti fiscali e legali per garantire la conformità agli obblighi nazionali e internazionali.
Conclusioni
Il trust, se correttamente strutturato e gestito, si conferma uno strumento di elevata utilità per l’imprenditore che intenda proteggere il proprio patrimonio, assicurare la continuità dell’impresa e programmare in modo efficiente il passaggio generazionale.
L’evoluzione normativa, in particolare con le novità introdotte nel 2024 sulla tassazione indiretta, rende ancora più necessaria una pianificazione attenta e una consulenza multidisciplinare per sfruttarne al meglio i vantaggi e ridurre i rischi di contestazioni.
Comentários