Rottamazione quinquies: rileva la data di affidamento del carico, non la notifica della cartella
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 11 nov
- Tempo di lettura: 2 min
La nuova Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, conferma un principio fondamentale già applicato nelle precedenti edizioni delle definizioni agevolate: ai fini dell’accesso alla misura, rileva esclusivamente la data di affidamento del carico all’Agente della riscossione, e non quella di notifica della cartella al contribuente.
🔹 Ambito temporale di applicazione
Possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Sono inclusi:
imposte risultanti da dichiarazioni annuali non versate;
somme derivanti da controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
contributi previdenziali e assistenziali non versati all’INPS.
Restano esclusi i debiti derivanti da accertamento (avvisi di accertamento esecutivi, adesioni, conciliazioni o definizioni giudiziali).
🔹 Criterio temporale: affidamento, non notifica
Il riferimento al 31 dicembre 2023 riguarda la data di affidamento del carico all’Agente della riscossione (ex art. 17 D.Lgs. 112/1999), non quella di notifica della cartella.
Ne consegue che possono essere incluse nella Rottamazione quinquies anche le cartelle notificate nel corso del 2024, purché l’affidamento sia avvenuto entro il 31 dicembre 2023.
Esempio pratico:
Se un contribuente riceve nel febbraio 2024 una cartella riferita a IVA 2022, affidata all’Agenzia Entrate-Riscossione il 20 dicembre 2023, la stessa rientra pienamente nel perimetro della definizione agevolata.
🔹 Termini e modalità di adesione
L’istanza di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica sul portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Il contribuente dovrà:
indicare i carichi che intende definire;
scegliere il piano di pagamento, in un massimo di 54 rate mensili;
dichiarare l’eventuale pendenza di giudizi e impegnarsi alla loro rinuncia.
Entro lo stesso termine del 30 aprile 2026 è possibile integrare o correggere la domanda già presentata.
🔹 Effetti dell’adesione
Dalla data di presentazione della domanda:
sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
sono sospesi eventuali piani di rateazione già in corso fino alla scadenza della prima rata;
non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né avviate azioni esecutive;
quelle in corso restano sospese, salvo esito positivo del primo incanto.
Durante il periodo di definizione, il debitore:
non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973;
può ottenere un DURC regolare, utile per appalti e agevolazioni pubbliche.
🔹 Carichi riammessi e casi esclusi
Possono essere inclusi:
i debiti affidati dal 2000 al 2017 già oggetto di precedenti rottamazioni divenute inefficaci;
i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 la cui definizione, al 30 settembre 2025, risulti decaduta o inefficace;
i debiti ricompresi in procedure concorsuali o di composizione della crisi d’impresa, trattati come crediti prededucibili;
le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, limitatamente a interessi e aggio di riscossione.
Restano invece esclusi:
i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023;
i piani di definizione quater ancora in corso al 30 settembre 2025;
i debiti già integralmente estinti prima di tale data.


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