Iva all’importazione : tra sanzioni e reato
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 9 gen
- Tempo di lettura: 3 min
IVA all’importazione: cambiano le sanzioni tra nuove soglie, ravvedimento e limiti alla confisca
Il quadro sanzionatorio relativo all’IVA all’importazione è stato profondamente rivisto nel corso del 2024 e del 2025, con l’obiettivo di riallineare la disciplina nazionale alle regole dell’Unione europea e di distinguere in modo più netto il trattamento dell’IVA rispetto ai dazi doganali.
Le novità derivano principalmente dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2024 e dal successivo D.Lgs. n. 81/2025 (decreto correttivo), che hanno inciso sia sul piano penale sia su quello amministrativo.
IVA all’importazione come “diritto di confine”
Con il D.Lgs. 141/2024 l’IVA all’importazione è stata formalmente ricompresa tra i cosiddetti diritti di confine. Tale scelta ha comportato, almeno in una prima fase, l’assimilazione delle violazioni IVA a quelle doganali, con il rischio di un’applicazione automatica delle regole sul contrabbando.
Il decreto correttivo del 2025 è intervenuto proprio per evitare questa sovrapposizione, riconoscendo la diversa natura dell’IVA rispetto ai dazi: l’IVA, infatti, è un’imposta neutrale e detraibile per l’operatore economico, mentre i dazi hanno carattere definitivo e finalità protezionistiche.
Nuove soglie di rilevanza penale
Una delle modifiche più rilevanti riguarda le soglie di punibilità penale.
Per le violazioni relative all’IVA all’importazione (e agli altri diritti di confine diversi dai dazi) la soglia è stata innalzata a 100.000 euro, allineandola a quella prevista per l’IVA interna dal D.Lgs. 74/2000.
Diversamente, per i dazi doganali resta ferma la soglia penale di 10.000 euro.
Sotto i 100.000 euro, quindi, la violazione IVA all’importazione esce dall’area penale e viene sanzionata esclusivamente in via amministrativa.
Sanzioni amministrative ed estinzione del reato
In caso di superamento irregolare della disciplina IVA all’importazione sotto la soglia penale, si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di 2.000 euro.
Il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione consente l’estinzione del reato, purché non ricorrano circostanze aggravanti.
Il legislatore ha inoltre ampliato l’ambito del ravvedimento operoso: se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione prima di avere conoscenza di accessi, verifiche o procedimenti penali, il reato di contrabbando non è punibile.
Il tema della confisca: intervento della Corte Costituzionale
Particolarmente significativa è la presa di posizione della Corte Costituzionale (sentenza n. 93/2025) sul tema della confisca dei beni importati.
Secondo la Corte, applicare automaticamente la confisca in aggiunta al pagamento dell’IVA e delle sanzioni risulta sproporzionato, proprio perché l’IVA è recuperabile dall’Erario e non ha natura punitiva definitiva come il dazio.
Ne deriva che la confisca deve operare solo quando il contribuente non provvede al pagamento dell’imposta evasa, comprensiva di sanzioni e interessi. In caso di adempimento spontaneo o successivo, la confisca perde la sua funzione di garanzia e viola il principio di proporzionalità.
Circostanze aggravanti e pene più severe
Resta ferma l’applicazione di un regime più severo in presenza di circostanze aggravanti, quali:
uso di armi;
commissione del fatto da parte di più soggetti organizzati;
collegamento con altri reati contro la fede pubblica o la Pubblica Amministrazione;
appartenenza ad associazioni finalizzate al contrabbando.
In tali ipotesi, le pene – multa e reclusione – variano in funzione dell’ammontare dei diritti di confine evasi, con soglie differenziate tra dazi e IVA all’importazione.
Considerazioni operative
La riforma segna un cambio di impostazione rilevante: l’IVA all’importazione viene finalmente trattata in modo coerente con la sua natura di imposta armonizzata e neutrale.
Per operatori economici, importatori e professionisti, diventa centrale:
monitorare con attenzione le soglie di rilevanza;
valutare tempestivamente il ravvedimento operoso;
evitare automatismi sanzionatori non più giustificabili, specie in tema di confisca.
Un quadro più equilibrato, dunque, che rafforza la compliance e riduce il rischio di conseguenze penali sproporzionate in presenza di mere irregolarità IVA.

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