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⸻ Riduzione di due anni dei termini di accertamento: un’opportunità per i contribuenti virtuosi

  • Immagine del redattore: Dott. Lorenzo Rigoni
    Dott. Lorenzo Rigoni
  • 17 ott
  • Tempo di lettura: 2 min

La digitalizzazione dei processi contabili e fiscali non rappresenta più soltanto un obbligo normativo, ma anche un’occasione per ottenere vantaggi concreti. Tra questi, spicca la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015, misura destinata ai contribuenti che garantiscono piena tracciabilità delle operazioni e utilizzo integrale della fatturazione elettronica.


In base alla regola generale, l’Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo in caso di dichiarazione omessa). Il beneficio consente di anticipare tale termine al terzo anno successivo, riducendo quindi l’esposizione temporale ai controlli fiscali e aumentando la certezza dei rapporti tributari.


Per poter usufruire della riduzione, il contribuente deve soddisfare due condizioni fondamentali:


  1. Emettere e ricevere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) oppure certificare i corrispettivi con memorizzazione e trasmissione telematica;

  2. Utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili per incassi e pagamenti superiori a 500 euro, come bonifici, carte, assegni non trasferibili, Ri.Ba. o MAV.



La disciplina attuativa è contenuta nel D.M. 4 agosto 2016, che precisa che la riduzione si applica esclusivamente ai redditi di impresa o di lavoro autonomo e impone ai contribuenti di dichiarare annualmente nel modello Redditi la sussistenza dei presupposti.

L’adempimento si realizza barrando la specifica casella nel quadro RS:


  • rigo RS136 per persone fisiche e società di persone;

  • rigo RS269 per società di capitali ed enti non commerciali.



L’omessa compilazione del quadro, anche in presenza dei requisiti sostanziali, fa venir meno il beneficio: il rispetto formale diventa quindi condizione essenziale.


L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 331/2021, 404/2022 e 438/2022, ha chiarito che la riduzione opera solo quando la tracciabilità è completa e le operazioni sono documentate elettronicamente. Tuttavia, sono considerati validi anche strumenti non elencati espressamente, purché assicurino la stessa trasparenza e riconducibilità dei flussi finanziari.


Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, consentendo loro di accedere al beneficio, sempre nel rispetto delle stesse condizioni e con la comunicazione nel rigo RS136 del modello Redditi PF 2025.


Sotto il profilo strategico, la riduzione biennale consente di accorciare sensibilmente la finestra temporale di rischio fiscale. Nei casi in cui il contribuente abbia già beneficiato della riduzione per il 2019 o 2020, i termini di accertamento risultano già scaduti (31 dicembre 2023 e 2024), rendendo spesso non conveniente aderire a successive sanatorie o ravvedimenti speciali.


In conclusione, la riduzione dei termini di accertamento rappresenta una leva di compliance avanzata, che premia trasparenza, digitalizzazione e correttezza dei comportamenti fiscali. Un’opportunità da cogliere, ma che richiede attenzione costante nella gestione dei pagamenti e nella compilazione della dichiarazione dei redditi, affinché il beneficio non vada perso per mere irregolarità formali.




 
 
 

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