Ricostruzione dei ricavi per barbieri e parrucchieri: la Cassazione (ord. n. 26182/2025) rafforza l’accertamento analitico-induttivo
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 18 nov
- Tempo di lettura: 4 min
La ricostruzione dei ricavi nei confronti dei piccoli esercenti – in particolare barbieri e parrucchieri, attività ad elevata intensità di lavoro e basso scontrino medio – rappresenta ormai un terreno consolidato per gli uffici, soprattutto a seguito dell’orientamento sempre più rigoroso assunto dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni.
Con l’Ordinanza n. 26182 del settembre 2025, la Suprema Corte interviene nuovamente sul tema, confermando un principio chiave:
quando emergono gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e parametri economici oggettivi dell’attività, l’Agenzia delle Entrate può ricorrere all’accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
1. Il quadro normativo: accertamento analitico-induttivo e induttivo puro
Il legislatore, già dagli anni ’90, ha ampliato gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per ricostruire i ricavi delle imprese minori.
1.1 Le norme richiamate dalla Cassazione
Art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973 – Accertamento analitico-induttivo in materia di imposte dirette.
Consente una rettifica fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti quando i dati dichiarati sono inattendibili.
Art. 54, comma 2, DPR 633/1972 – Speculare ai fini IVA.
Art. 39, comma 2 DPR 600/1973 e Art. 55 DPR 633/1972 – Accertamento induttivo puro, utilizzabile nei casi più gravi (omessa dichiarazione, contabilità inattendibile o inesistente).
1.2 L’intervento dell’art. 62-sexies, DL 331/1993
Con questa norma – tuttora centrale – è stato inserito nelle disposizioni citate un passaggio decisivo:
gli accertamenti analitico-induttivi possono basarsi anche sulle “gravi incongruenze” tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell’attività.
È esattamente il caso dei parrucchieri e barbieri, attività facilmente parametrizzabili sulla base di:
ore lavorate del personale;
numero medio di servizi erogabili;
listino prezzi;
incidenza del costo del lavoro.
2. L’Ordinanza Cassazione 26182/2025: il caso concreto
La vicenda riguarda un contribuente titolare di una ditta individuale di barbiere/parrucchiere, destinatario di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
2.1 Come ha operato l’Agenzia
L’Ufficio ha:
rilevato una incongruenza significativa tra i ricavi dichiarati e quelli attesi per attività analoghe;
utilizzato un parametro centrale:
l’incidenza media delle spese per lavoro dipendente, individuata nel 28,69% su operatori dello stesso settore, nella medesima area territoriale e fascia fiscale.
Applicando tale incidenza al costo del lavoro sostenuto dal contribuente, l’Agenzia ha determinato i ricavi “attesi” e ricostruito una quota di ricavi omessi.
2.2 La posizione del contribuente
Il contribuente contestava:
l’utilizzo di dati medi;
la presunta “astrattezza” delle presunzioni;
l’assenza di specifiche irregolarità contabili.
2.3 La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando che:
L’incidenza del costo del lavoro è un indicatore attendibile per attività ad alta manodopera come barbieri e parrucchieri.
Le medie settoriali – se riferite a attività omogenee per area geografica, dimensione e struttura – costituiscono presunzioni semplici valide e legittime.
Non serve dimostrare l’inesistenza o inattendibilità della contabilità:
basta una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi attesi, ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d), DPR 600/1973.
L’onere della prova contraria ricade sul contribuente, il quale deve dimostrare:
specifiche situazioni aziendali eccezionali;
eventi straordinari;
inefficienze documentate;
costi o tempi morti non imputabili a produzione.
Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.
3. Perché questa ordinanza è importante per il settore beauty & hair
La decisione si colloca in una linea ormai costante della Cassazione: il settore dei servizi alla persona è facilmente ricostruibile tramite indicatori di produttività.
Per barbieri e parrucchieri, i driver principali sono:
numero di addetti;
ore lavorate;
costo del lavoro;
prezzo medio dei servizi;
capienza effettiva del salone;
flusso di clientela tipico della zona.
Da qui la facilità per l’Agenzia di individuare:
ricavi anomali rispetto ai colleghi;
produttività troppo bassa per essere reale;
margini di redditività non coerenti con il costo del personale.
La Cassazione ribadisce che tali elementi, se elaborati tecnicamente, costituiscono materiale sufficiente a un accertamento analitico-induttivo.
4. Implicazioni operative per gli studi e i contribuenti
4.1 Per l’Agenzia delle Entrate
L’ordinanza rafforza la possibilità di:
utilizzare dati medi territoriali;
valorizzare parametri derivanti dal costo del lavoro;
fondare l’accertamento su presunzioni non basate su irregolarità contabili, ma su incongruenze economiche.
4.2 Per barbieri e parrucchieri
Il contribuente deve monitorare con attenzione:
l’incidenza del costo del personale;
la marginalità coerente con il settore;
la tracciabilità del numero di prestazioni (agenda elettronica, POS, software gestione salone).
Per difendersi è utile produrre:
evidenze documentali di stagionalità negative;
periodi di chiusura;
assenze prolungate di personale;
lavori a basso prezzo (promozioni, convenzioni);
scarsa affluenza dimostrabile con dati oggettivi.
4.3 Per gli studi professionali
È opportuno:
predisporre check-up economici annuali ai clienti del settore;
monitorare gli indicatori di redditività rispetto a benchmark provinciali;
mantenere dossier di supporto con:
turni del personale;
registri presenze;
agenda appuntamenti;
campagne sconto documentate.
Conclusioni
L’Ordinanza n. 26182/2025 della Cassazione conferma ancora una volta che, in presenza di gravi incongruenze economiche, l’Agenzia può legittimamente ricostruire i ricavi dei barbieri e parrucchieri attraverso il metodo analitico-induttivo, valorizzando parametri oggettivi come l’incidenza del costo del lavoro.
Il principio è chiaro:
nel settore dei servizi alla persona, se la produttività non è coerente con il costo del personale e con i dati medi di mercato, l’accertamento diventa non solo possibile, ma altamente probabile.
Per questo è fondamentale che i professionisti affianchino i loro clienti nella costruzione di un impianto documentale solido, capace di spiegare e giustificare eventuali scostamenti rispetto ai parametri medi e prevenire contestazioni future.


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