POLIZZE VITA: deducibilitá e normativa
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 21 lug
- Tempo di lettura: 3 min
Deducibilità delle Polizze Vita: Tipologie e Normativa di Riferimento
Le polizze vita rappresentano uno strumento finanziario e assicurativo utile sia per la protezione personale e familiare sia per la pianificazione patrimoniale e fiscale. Tuttavia, non tutte le polizze vita consentono di beneficiare di vantaggi fiscali in termini di deducibilità o detraibilità dei premi pagati. È quindi essenziale distinguere le diverse tipologie di polizze e comprenderne il relativo trattamento fiscale previsto dalla normativa italiana.
1. Differenza tra Deducibilità e Detraibilità
Prima di entrare nel dettaglio, è importante chiarire la differenza tra:
Deducibilità: consente di sottrarre l’importo dal reddito imponibile, riducendo la base di calcolo su cui applicare le imposte.
Detraibilità: permette invece di sottrarre una percentuale della spesa direttamente dall’imposta lorda dovuta (IRPEF).
Nel caso delle polizze vita, la legge italiana prevede principalmente un beneficio sotto forma di detrazione d’imposta, non di deduzione.
2. Normativa di Riferimento
Il riferimento normativo principale è:
Art. 15, comma 1, lett. f) del TUIR (D.P.R. 917/1986), che disciplina la detrazione IRPEF del 19% dei premi pagati per determinate polizze vita e infortuni, fino a un massimale di 530 euro annui.
Tale beneficio si applica solo a specifiche polizze che rispettano determinati requisiti, sia in termini di tipologia sia di finalità.
3. Tipologie di Polizze Vita e Regime Fiscale
a)
Polizze Vita Temporanee Caso Morte
Queste polizze prevedono una prestazione economica solo in caso di decesso dell’assicurato entro una certa scadenza. Sono pensate per tutelare i familiari o i beneficiari designati.
Detraibilità prevista: 19% su un premio massimo di 530 euro.
Condizione: il contratto deve garantire una copertura per il rischio di morte.
b)
Polizze Vita per Invalidità Permanente
Coprono l’assicurato contro il rischio di invalidità permanente superiore al 5% o al 66%, a seconda della tipologia.
Detraibilità prevista: anche qui 19% con il tetto di 530 euro.
Condizione: copertura per invalidità conseguente a infortunio o malattia.
c)
Polizze Vita Miste
Queste polizze combinano copertura assicurativa con una componente di risparmio/investimento. Le polizze miste prevedono una prestazione sia in caso di decesso sia se l’assicurato è in vita alla scadenza.
Detraibilità: dal 2014 con la legge di stabilità, la detrazione è stata abolita per le polizze di puro risparmio o miste che non prevedano copertura per il caso morte o invalidità permanente.
d)
Polizze LTC (Long Term Care)
Sono polizze che coprono il rischio di perdita dell’autosufficienza, garantendo una rendita vitalizia in caso di necessità di assistenza continuativa.
Detraibilità: 19%, nel limite di 1.291,14 euro annui.
4. Condizioni e Limiti
La detrazione spetta a condizione che:
Il beneficiario sia l’assicurato stesso o i suoi familiari fiscalmente a carico.
Il premio sia versato a compagnie assicurative regolarmente autorizzate.
Non sono invece detraibili:
I premi per polizze unit linked o index linked senza componente di copertura del rischio vita o invalidità.
Le polizze di puro risparmio o investimento.
5. Tassazione dei Capitali e dei Riscatti
Dal punto di vista fiscale:
Prestazioni in caso di decesso: esenti da IRPEF.
Riscatti o somme percepite in caso di vita alla scadenza: tassati solo sui rendimenti, con aliquota ordinaria del 26% (con possibili riduzioni per la quota investita in titoli di Stato).
6. Polizze Vita nel Patrimonio e nella Pianificazione Successoria
Le somme erogate ai beneficiari di polizze vita in caso di decesso:
Non fanno parte dell’asse ereditario.
Non sono soggette a imposta di successione.
Ciò rende queste polizze uno strumento utile nella pianificazione successoria e nella tutela del patrimonio familiare.
7. Conclusioni
Le polizze vita possono offrire interessanti vantaggi fiscali, ma solo se rispondono a precisi requisiti di legge. È fondamentale valutare attentamente la tipologia di polizza e verificarne la struttura contrattuale per non perdere il beneficio della detrazione. Inoltre, il loro utilizzo si rivela strategico anche in ambito successorio, grazie alla possibilità di designare beneficiari esenti da imposte di successione.
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