Il caso Italgomme ed i limiti ai controlli della Gdf ed agenzia entrate
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 23 lug
- Tempo di lettura: 2 min
Accessi e ispezioni fiscali: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo pone limiti all’operato di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
Con la sentenza “Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia” (ricorso n. 36617/18) del 6 febbraio 2025, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto al rispetto del domicilio e della vita privata.
⚖️ Il caso: controlli fiscali invasivi senza limiti sufficienti
La controversia nasce da una serie di accessi effettuati dalla Guardia di Finanza presso i locali aziendali di alcune società (tra cui Italgomme Pneumatici S.r.l.), in assenza di preventiva autorizzazione giudiziaria o di un controllo indipendente. Le operazioni si erano protratte per diversi giorni, con copia massiva di documenti e dati, senza alcun limite normativo preciso né possibilità di contestazione immediata.
La Corte ha ritenuto che tali accessi abbiano comportato una interferenza sproporzionata nella sfera privata e professionale, con insufficienza delle garanzie legali previste dal sistema italiano.
📜 Riferimenti normativi coinvolti
Art. 8 CEDU: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della sua corrispondenza.”
Art. 52, D.P.R. 633/1972 (IVA): disciplina gli accessi nei locali destinati all’esercizio dell’attività economica.
Art. 33, D.P.R. 600/1973 (Imposte dirette): prevede ispezioni e verifiche nei confronti dei contribuenti.
Art. 12, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente): stabilisce alcuni limiti formali e procedurali in caso di accessi, ma non impone autorizzazioni giudiziarie.
🧑⚖️ Principi giurisprudenziali affermati
La Corte ha chiarito che:
L’accesso in sede aziendale rientra nella nozione di “domicilio” ai sensi dell’art. 8 CEDU;
L’interferenza è ammessa solo se:
prevista da una legge di sufficiente qualità (“quality of law”),
necessaria in una società democratica,
proporzionata allo scopo perseguito;
La normativa italiana non soddisfa il requisito di “qualità della legge”, poiché attribuisce poteri ampi e indeterminati, senza controllo indipendente e senza possibilità di ricorso preventivo;
È carente un meccanismo efficace di tutela giurisdizionale tempestiva, che consenta al contribuente di contestare l’accesso anche durante il suo svolgimento.
⚠️ Implicazioni per la prassi fiscale
Questa pronuncia richiama l’Italia all’obbligo, ex art. 46 CEDU, di adottare misure generali correttive del sistema normativo e amministrativo, al fine di evitare future violazioni.
In particolare, occorrerà:
Introdurre limiti chiari e predeterminati su durata, finalità, contenuto e modalità delle verifiche;
Prevedere la necessità di un’autorizzazione giudiziaria (o di un controllo indipendente) prima dell’accesso;
Assicurare un ricorso giurisdizionale immediato durante l’attività ispettiva, non solo successivamente.
🔍 Riflessioni conclusive
La sentenza “Italgomme” segna un punto di svolta nella disciplina delle verifiche fiscali in sede. Il legislatore italiano sarà chiamato a riequilibrare i poteri ispettivi dell’amministrazione finanziaria con le garanzie minime di tutela dei diritti fondamentali, già riconosciute in altri ordinamenti europei.
Nel frattempo, i contribuenti (e i professionisti che li assistono) dovranno prestare attenzione alle modalità di accesso, sollevando, ove opportuno, eccezioni e richieste di garanzia anche alla luce dei nuovi orientamenti sovranazionali.


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