Fisco in vacanza ma non per tutto!
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 28 lug
- Tempo di lettura: 2 min
Fisco in vacanza? Non per lo schema d’atto di accertamento
Agosto è il mese in cui quasi tutto si ferma: uffici pubblici a ranghi ridotti, processi sospesi e un generale rallentamento delle attività. Ma per il fisco – almeno su alcuni fronti – non esiste vacanza.
Uno di questi riguarda lo schema di atto di accertamento, cioè la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia prima di emettere l’accertamento definitivo, per consentire al contribuente di fornire osservazioni e documenti difensivi.
Cos’è lo schema d’atto di accertamento
L’art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 ha introdotto una fase intermedia, spesso chiamata invito al contraddittorio, che precede l’emissione dell’avviso di accertamento.
In sostanza:
l’Ufficio, prima di emettere l’accertamento, invia uno schema dell’atto al contribuente;
il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare osservazioni e documenti;
dopo tale termine, l’Agenzia emette l’accertamento definitivo, tenendo conto delle memorie difensive.
Questa fase serve a rendere più trasparente il rapporto tra fisco e contribuente e a ridurre i contenziosi.
Agosto: sospensione o no?
Qui sta il nodo cruciale: il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica a tutti i termini fiscali.
La sospensione feriale dei termini (Legge 742/1969) riguarda i processi e i termini di impugnazione (ricorsi, appelli ecc.).
Per la fase amministrativa – quindi per la risposta allo schema d’atto – la giurisprudenza è costante: la sospensione feriale non opera.
Tradotto:
Se ricevi uno schema d’atto di accertamento a fine luglio, i 60 giorni decorrono senza interruzione, includendo anche il mese di agosto.
Le conseguenze pratiche
Molti contribuenti e consulenti si trovano spiazzati perché pensano che agosto “fermi i termini”. In realtà:
Le memorie difensive vanno depositate nei termini originari
Non c’è alcuna proroga automatica per effetto della pausa estiva.
Uffici operativi anche in pieno agosto
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate proseguono le attività di valutazione e spesso richiedono documentazione integrativa senza rinvii.
Rischio di perdere la fase deflattiva
Non presentare le osservazioni entro 60 giorni significa rinunciare al contraddittorio e trovarsi direttamente l’accertamento sul tavolo.
Come organizzarsi
Monitorare la PEC anche in vacanza: lo schema d’atto viene notificato via PEC, quindi va controllata con continuità.
Anticipare la raccolta dei documenti: se sai di avere posizioni aperte con il fisco, prepara il materiale difensivo prima di agosto.
Delegare: studi e imprese si organizzano con turni minimi per non lasciare scoperte le posizioni più delicate.
Conclusione
Il messaggio è chiaro: il Fisco può prendersi una pausa sulle cartelle, ma non sugli schemi d’atto di accertamento.
Per chi riceve una comunicazione nel cuore dell’estate, il calendario non si ferma: i 60 giorni continuano a scorrere e bisogna attrezzarsi per rispettarli, anche sotto l’ombrellone.
Riferimenti normativi essenziali
Art. 5-ter D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 – Invito al contraddittorio prima dell’accertamento.
Legge 7 ottobre 1969 n. 742 – Sospensione feriale dei termini processuali (non applicabile a questa fase amministrativa).


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