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Clausola di gradimento nella cessione di quote di S.r.l.: cosa sapere davvero

  • Immagine del redattore: Dott. Lorenzo Rigoni
    Dott. Lorenzo Rigoni
  • 6 dic 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

Nel mondo delle S.r.l., la clausola di gradimento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per controllare l’ingresso di nuovi soci e tutelare la stabilità della compagine sociale. Ma come funziona realmente?


La clausola prevede che la cessione delle quote sia subordinata all’autorizzazione da parte della società o degli altri soci. In pratica, chi vuole vendere non è libero di farlo senza il “via libera” previsto dallo statuto.

È una forma di protezione: evita l’ingresso di soggetti non graditi e garantisce che la governance resti coerente con gli equilibri originari.


Attenzione però: il gradimento non può essere arbitrario. L’eventuale rifiuto deve essere motivato e non può bloccare la circolazione delle quote in modo irragionevole. Se la società o i soci negano il consenso senza proporre un acquirente alternativo alle stesse condizioni, la giurisprudenza ritiene spesso illegittimo il rifiuto.


Per gli imprenditori è fondamentale verificare cosa prevede lo statuto:


  • se il gradimento è “semplice” (basta l’assenso),

  • “non meramente discrezionale” (richiede motivazioni),

  • oppure “con obbligo di acquisto” impedendo di fatto che il socio rimanga “prigioniero” della società.



In sintesi, la clausola di gradimento è utile e legittima, ma va scritta bene e applicata con equilibrio: tutela la società, ma non deve trasformarsi in un ostacolo insormontabile alla libera circolazione delle quote

 
 
 

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