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Agriturismo e Cavalli: requisiti per l’attività

  • Immagine del redattore: Dott. Lorenzo Rigoni
    Dott. Lorenzo Rigoni
  • 23 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Le passeggiate a cavallo, sempre più diffuse come esperienza di turismo rurale, possono rientrare a pieno titolo tra le attività agrituristiche svolte dalle aziende agricole, con rilevanti riflessi civilistici e fiscali. La qualificazione corretta dell’attività è determinante per individuare il regime impositivo applicabile.



Inquadramento giuridico dell’attività



L’attività di ippoturismo – intesa come organizzazione di passeggiate a cavallo finalizzate alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente rurale – costituisce una prestazione di servizi resa dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.


I cavalli utilizzati nello svolgimento dell’attività sono generalmente:


  • allevati direttamente dall’azienda agricola, oppure

  • acquistati da terzi (spesso cavalli a fine carriera agonistica),



e rappresentano beni strumentali dell’impresa, non beni destinati alla vendita.



Ippoturismo come attività agrituristica



La normativa di riferimento è la Legge n. 96/2006 (legge quadro sull’agriturismo), che qualifica come agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dall’imprenditore agricolo in connessione con l’attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento).


In particolare, l’art. 2, comma 3, include espressamente tra le attività agrituristiche:


l’organizzazione di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche svolte al di fuori dei fondi aziendali, purché finalizzate alla valorizzazione del territorio rurale.


Elemento centrale è quindi il rapporto di connessione tra attività agricola principale e attività agrituristica. Tale connessione:


  • è demandata alla normativa regionale;

  • una volta rispettati i parametri regionali, si considera presunta per legge, senza necessità di ulteriori verifiche.




Regime fiscale delle aziende agrituristiche con ippoturismo



Dal punto di vista fiscale, l’attività agrituristica – comprese le passeggiate a cavallo – beneficia di un regime agevolato previsto dall’art. 5 della Legge n. 413/1991.



🔹 Imposte sui redditi


Per ditte individuali e società di persone:


  • il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% ai ricavi derivanti dall’attività agrituristica;

  • i ricavi sono assunti al netto dell’IVA.



⚠️ Il regime non è applicabile alle società di capitali, che restano soggette alle regole ordinarie.


È sempre possibile optare per il regime ordinario, qualora più conveniente.



🔹 IVA


Ai fini IVA è previsto un regime forfetario con:


  • detrazione pari al 50% dell’IVA incassata sulle operazioni agrituristiche;



La disciplina IVA agevolata:


  • si applica indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa agricola;

  • può essere sostituita dal regime ordinario tramite opzione.




Considerazioni operative



Per le aziende agrituristiche che intendono offrire passeggiate a cavallo, è fondamentale:


  • verificare il rispetto dei requisiti regionali di connessione;

  • distinguere correttamente l’attività agrituristica da eventuali attività commerciali autonome;

  • valutare la forma giuridica dell’impresa e il relativo impatto fiscale;

  • monitorare la convenienza tra regime forfetario e ordinario, soprattutto in presenza di costi elevati o investimenti significativi.


 
 
 

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