Agriturismo e Cavalli: requisiti per l’attività
- Dott. Lorenzo Rigoni

- 23 dic 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Le passeggiate a cavallo, sempre più diffuse come esperienza di turismo rurale, possono rientrare a pieno titolo tra le attività agrituristiche svolte dalle aziende agricole, con rilevanti riflessi civilistici e fiscali. La qualificazione corretta dell’attività è determinante per individuare il regime impositivo applicabile.
Inquadramento giuridico dell’attività
L’attività di ippoturismo – intesa come organizzazione di passeggiate a cavallo finalizzate alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente rurale – costituisce una prestazione di servizi resa dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.
I cavalli utilizzati nello svolgimento dell’attività sono generalmente:
allevati direttamente dall’azienda agricola, oppure
acquistati da terzi (spesso cavalli a fine carriera agonistica),
e rappresentano beni strumentali dell’impresa, non beni destinati alla vendita.
Ippoturismo come attività agrituristica
La normativa di riferimento è la Legge n. 96/2006 (legge quadro sull’agriturismo), che qualifica come agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dall’imprenditore agricolo in connessione con l’attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento).
In particolare, l’art. 2, comma 3, include espressamente tra le attività agrituristiche:
l’organizzazione di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche svolte al di fuori dei fondi aziendali, purché finalizzate alla valorizzazione del territorio rurale.
Elemento centrale è quindi il rapporto di connessione tra attività agricola principale e attività agrituristica. Tale connessione:
è demandata alla normativa regionale;
una volta rispettati i parametri regionali, si considera presunta per legge, senza necessità di ulteriori verifiche.
Regime fiscale delle aziende agrituristiche con ippoturismo
Dal punto di vista fiscale, l’attività agrituristica – comprese le passeggiate a cavallo – beneficia di un regime agevolato previsto dall’art. 5 della Legge n. 413/1991.
🔹 Imposte sui redditi
Per ditte individuali e società di persone:
il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% ai ricavi derivanti dall’attività agrituristica;
i ricavi sono assunti al netto dell’IVA.
⚠️ Il regime non è applicabile alle società di capitali, che restano soggette alle regole ordinarie.
È sempre possibile optare per il regime ordinario, qualora più conveniente.
🔹 IVA
Ai fini IVA è previsto un regime forfetario con:
detrazione pari al 50% dell’IVA incassata sulle operazioni agrituristiche;
La disciplina IVA agevolata:
si applica indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa agricola;
può essere sostituita dal regime ordinario tramite opzione.
Considerazioni operative
Per le aziende agrituristiche che intendono offrire passeggiate a cavallo, è fondamentale:
verificare il rispetto dei requisiti regionali di connessione;
distinguere correttamente l’attività agrituristica da eventuali attività commerciali autonome;
valutare la forma giuridica dell’impresa e il relativo impatto fiscale;
monitorare la convenienza tra regime forfetario e ordinario, soprattutto in presenza di costi elevati o investimenti significativi.

Commenti