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La società agricola : srl o SRLS ..aspetti e costituzione

  • Immagine del redattore: Dott. Lorenzo Rigoni
    Dott. Lorenzo Rigoni
  • 10 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

La società agricola nella forma di S.r.l.


La società agricola può essere costituita anche come società a responsabilità limitata (S.r.l.). In tal caso, è necessario che la società eserciti esclusivamente attività agricole o connesse, così come definite dall’art. 2135 del Codice Civile, e che la denominazione sociale riporti l’indicazione “società agricola”.


La S.r.l. è una società di capitali, nella quale i soci godono del beneficio della responsabilità limitata, ovvero rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della propria quota di partecipazione, senza che i creditori possano aggredire il loro patrimonio personale.


Per la costituzione di una S.r.l. agricola è richiesto un capitale minimo, e i conferimenti possono consistere in denaro, beni o prestazioni d’opera o di servizi. In quest’ultimo caso, è necessario che il valore della prestazione sia coperto da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, come previsto dall’art. 2464, comma 6, c.c.


Di regola, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta, che a sua volta è proporzionale al valore del conferimento. Tuttavia, questa regola può essere derogata nello statuto, consentendo la attribuzione di particolari diritti ai soci, ad esempio in merito alla gestione della società o alla distribuzione degli utili.


Le decisioni societarie vengono assunte dai soci, che deliberano su materie fondamentali quali l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, le modifiche statutarie, la nomina degli amministratori, dei sindaci e dell’eventuale revisore. Le decisioni più rilevanti devono essere assunte in forma assembleare.


La gestione della società può essere affidata a uno o più soci, con la possibilità di istituire un consiglio di amministrazione oppure optare per un’amministrazione disgiunta, dove ciascun amministratore può agire individualmente in nome e per conto della società. Tuttavia, alcune decisioni – come aumenti di capitale, fusioni, scissioni o la redazione del progetto di bilancio – devono essere approvate collegialmente da tutti gli amministratori.


Gli amministratori sono responsabili per eventuali violazioni dei propri doveri, salvo che dimostrino di aver agito per impedire il danno. Anche i soci non amministratori che abbiano agito con dolo, assumendo di fatto il ruolo di amministratori, possono essere chiamati a rispondere. L’azione di responsabilità può essere proposta sia dalla società che da singoli soci.


La nomina di un revisore legale non è obbligatoria salvo diverse previsioni statutarie. In assenza di disposizioni particolari, il controllo può essere affidato a un Sindaco unico con funzioni anche di revisione legale dei conti, secondo l’art. 2477, primo comma, c.c. La nomina dell’organo di controllo diventa invece obbligatoria nel caso in cui:

• la società debba redigere un bilancio consolidato; oppure

• per due esercizi consecutivi, venga superato anche solo uno dei limiti previsti dall’art. 2477, terzo comma, lett. c) c.c.






La S.r.l. Agricola Semplificata (S.r.l.s.)


È possibile costituire una società agricola semplificata (S.r.l.s.) a condizione che essa rispetti i requisiti dell’art. 2135 c.c., esercitando esclusivamente attività agricole o a queste connesse, e che nella denominazione sociale compaia chiaramente l’indicazione “S.r.l.s.”.


L’atto costitutivo deve contenere:

• le generalità dei soci e degli amministratori;

• la sede legale e le eventuali sedi secondarie;

• l’indicazione dell’oggetto sociale, specificando l’attività agricola esercitata;

• il capitale sociale, che dev’essere interamente sottoscritto e versato al momento della costituzione, e che deve essere compreso tra 1,00 e 10.000,00 euro;

• le modalità di amministrazione e rappresentanza;

• le quote di partecipazione di ciascun socio;

• la data e il luogo della sottoscrizione dell’atto.


Dopo la riforma introdotta dalla Legge n. 99/2013, non esiste più il limite di età per la costituzione di una S.r.l.s.: chiunque, indipendentemente dall’età, può costituirla.


Rispetto alla S.r.l. ordinaria, la S.r.l.s. presenta alcune differenze significative:

• Il capitale minimo può essere di 1 euro, ma deve essere interamente versato al momento della costituzione, anche nel caso di S.r.l.s. unipersonale.

• I soci devono essere persone fisiche. Non sono ammesse altre società o persone giuridiche come soci.

• La S.r.l.s. può essere costituita solo a tempo indeterminato.

• In una S.r.l. ordinaria, invece, è sufficiente versare inizialmente il 25% del capitale sociale, completando il versamento in un secondo momento.





 
 
 

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