top of page

Ravvedimento speciale e concordato : una protezione a metà

  • Immagine del redattore: Dott. Lorenzo Rigoni
    Dott. Lorenzo Rigoni
  • 7 mag
  • Tempo di lettura: 2 min

In un primo momento, il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 non aveva suscitato particolare interesse tra i contribuenti, a causa dei limitati benefici percepiti rispetto ai costi connessi all’adesione. Per incentivare l’utilizzo dello strumento, il legislatore è intervenuto più volte, introducendo misure atte a renderlo più attrattivo. Tra queste, vi è stata l’introduzione di un regime di tassazione sostitutiva applicabile all’eventuale maggiore reddito concordato rispetto a quello dichiarato (o “normalizzato”) per il periodo d’imposta 2023.


Parallelamente, al fine di favorire l’ingresso nel nuovo istituto per i periodi 2024 e 2025, è stata prevista anche la possibilità di accedere al cosiddetto “ravvedimento speciale”. Tale misura ha consentito ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale per gli anni compresi tra il 2018 e il 2022, limitatamente alle imposte sui redditi, neutralizzando il rischio di accertamenti futuri per quelle annualità.


Tuttavia, è opportuno soffermarsi sull’ambito effettivo di applicazione del ravvedimento speciale. Secondo la normativa vigente, i contribuenti che ne hanno usufruito non possono essere destinatari di accertamenti reddituali da parte dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973. In concreto, questo “scudo” copre le rettifiche basate su accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi, e produce effetti sia sulle imposte sui redditi che sull’IRAP.


Diversamente, il concordato preventivo biennale non produce effetti sull’IVA, imposta armonizzata a livello comunitario e, quindi, soggetta a regole ordinarie di liquidazione e controllo. Di conseguenza, anche i benefici del ravvedimento speciale risultano notevolmente circoscritti in ambito IVA. In particolare, la sanatoria impedisce solo gli accertamenti fondati su presunzioni semplici, come previsto dall’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.


Un esempio utile per chiarire: qualora l’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati provenienti dal Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, rilevi che il contribuente ha portato in detrazione un ammontare di IVA superiore rispetto a quanto documentato dalle fatture ricevute, procederà con una rettifica di natura analitica. In tale scenario, il ravvedimento speciale non può essere invocato come forma di protezione e il contribuente dovrà dimostrare, con documentazione adeguata, la correttezza della detrazione operata.


Sul versante degli accertamenti, si ritiene che la copertura del ravvedimento speciale possa estendersi anche alle verifiche bancarie ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e agli accertamenti parziali disciplinati dall’art. 41-bis del medesimo decreto, sebbene su questo punto si attendano ancora chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.


È importante notare che le stesse limitazioni si applicano anche ai soggetti che hanno scelto di rateizzare il debito derivante dal ravvedimento speciale. Tuttavia, qualora venga omesso il versamento di una rata, si decade dai benefici della sanatoria, salvo che il contribuente non provveda al pagamento entro la scadenza della rata successiva, avvalendosi del ravvedimento operoso ordinario

 
 
 

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page